La Zona Franca Doganale Interclusa di Taranto - approvata con Legge 160/2019 (art. 1 comma 316 lettera B) - potrà essere uno dei fattori di successo, unitamente alla ZES Ionica, specie in termini di attrazione di traffico portuale internazionale.
E’ stata difatti istituita per conferire nuove potenzialità allo scalo ed incentivare nuovi insediamenti.
La perimetrazione di tale zona è stata definita dall’AdSP del Mar Ionio e approvata con determinazione del direttore nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Zona Franca prevista è stata realizzata nel territorio dell’area portuale e prevede zone non contigue ma funzionali l’una all’altra quali ma- gazzini per lo stoccaggio delle merci e parcheggi, oltre alla presenza di presidi doganali per il coantrollo delle merci in entrata e in uscita presso i varchi di accesso. I territori destinati alla Zona Franca non sono considerati parte del territorio doganale dell’UE.
Pertanto, le merci extra-europee non sono sottoposte al pagamento di IVA e dazi doganali perché non si considerano importate. IVA e dazi dovranno essere eventualmente pagati in un secondo momento, se e solo se, venissero poi intro- dotte nel territorio doganale italiano o dell’UE. Nel caso in cui le merci siano poi (lavorate o meno) destinate alla riesportazione in paesi extra-UE (senza mai rientrare nel territorio doganale europeo) allora il loro intero processo di trasformazione e riesportazione NON richiede pagamento né di IVA né di dazi. Inoltre, ulteriore fattore di successo, può consistere nella non sussistenza di limiti temporali di stoccaggio delle merci nella Zona.
Ciò consente la possibilità di adottare, da parte delle imprese, una specifica politica delle scorte. Le aziende possono così essere più efficienti, ridurre i costi connessi alla tenuta del magazzino e garantirsi nuovi spazi ove valorizzare l’import export accedendo a tutti i benefici connessi alla Zona Franca Doganale quali - oltre allo stoccaggio a lungo termine - le manipolazioni usuali e tutte le altre attività disciplinate dal Regolamento (UE) n. 952/2013, che garantirebbero ulteriori occasioni di business ed occupazione. Si pensi ai vantaggi che ne deriverebbero per attività legate a settori quali, solo per fare un esempio, l’alimentare e l’automotive (non a caso è stata annessa l’area del Distripark). Affinché funzioni occorre però predisporre un'organizzazione di magazzino funzionale ed efficiente.
In sintesi, la Zona Franca Interclusa permetterà:
- di avere aree dove le merci provenienti dai mercati extra UE potranno essere esenti da IVA e Dazi Doganali;
- favorire lo stoccaggio delle merci che potranno essere conservate dall’importatore per un tempo illimitato prima di essere ri-immesse sul mercato;
- di stimolare il fenomeno del ri-export attirando imprese che hanno quest’esigenza.
La realizzazione della Zona Franca interclusa consentirà a Taranto, ai territori localizzati nella ZES ionica ed alle attività connesse ad essa di inserirsi nelle supply chain mondiali garantendo sia maggiori flussi in import di materie prime, semilavorati e componentistica sia di esportare prodotti finiti soprattutto in territori Extra-UE diventando pivot di traffico di lunga gittata (di mercati più lontani dunque).
Da sottolineare che essa potrà dare impatto allo sviluppo del porto anche non andando di pari passo con l’evolu- zione della ZES